Art. 2. 
  1. Per l'anno 1988, le  somme  spettanti  alle  regioni  a  statuto
speciale  ed  alle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,
corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo  5  della
legge 29 luglio 1975,  n.  405,  dell'articolo  103  della  legge  22
dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975,
n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
assegnate  maggiorando  del  4  per  cento  le  corrispondenti  quote
trasferite nell'anno 1987.