Art. 3. 
  1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 440, e' cosi' ripartita: 
    a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi
del  fondo  perequativo  per  le  province  per  il  1988,   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge; 
    b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della  quota  di  lire  367,2
miliardi del fondo perequativo per i  comuni  per  il  1988,  di  cui
all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  punto  1,   dello   stesso
decreto-legge; 
    c) lire 28,8  miliardi  in  aumento  della  quota  di  lire  31,2
miliardi del fondo ordinario per  il  finanziamento  delle  comunita'
montane per il 1988, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),
dello stesso decreto-legge; 
    d) lire 143 milioni per  ciascuno  degli  anni  1988  e  1989  in
aumento  del  fondo  di  lire  20  miliardi  per  lo  sviluppo  degli
investimenti delle comunita' montane per il concorso dello Stato  sui
mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la  costituzione
del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita'  montane
per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale  sui  mutui
contratti nell'anno 1988, per i quali  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge; 
    e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge; 
    f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989,  di  cui  lire  810
milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province,  in  aumento
del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo  degli  investimenti
dei comuni e delle province per il concorso  dello  Stato  sui  mutui
contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello
stesso decreto-legge; 
    g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi  per
i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo  di
lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei  comuni  e
delle province per il concorso dello Stato sui  mutui  contratti  nel
1988, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  dello  stesso
decreto-legge.