Art. 3. 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' cosi' ripartita: a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge; b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge; c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge; d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge; e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge; f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge; g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.