Art. 4. 1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.