Art. 4. 
  1. Per l'anno  1988,  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione dei comuni, delle province,  dei  loro  consorzi  e  delle
comunita' montane e' adottata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Per  l'anno  1988,  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  dei
comuni, delle province, dei loro consorzi e delle  comunita'  montane
e' autorizzato con deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  per  il
tempo necessario all'espletamento di tutti gli  adempimenti  previsti
dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.