Art. 5. 
  1. Il rilascio di fidejussione,  a  favore  di  altri  soggetti,  a
garanzia di  operazioni  di  indebitamento  e'  equiparato,  per  gli
effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del  decreto-legge  29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di  pagamento  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.