Art. 5. 1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento e' equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.