Art. 6. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7),  (8),  (8.1)  e
(8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  sostituite  dalle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Per  ogni  chilowattora  di  consumo  di  energia  elettrica  e'
istituita una addizionale nelle seguenti misure: 
    a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione  nelle
abitazioni,  con  esclusione   delle   forniture   effettuate   nelle
abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo
scaglione mensile di consumo, quale  risulta  fissato  nelle  tariffe
vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi; 
    b) lire 6,5 in favore dei comuni e  lire  11,5  in  favore  delle
province  per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi   dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite  massimo  di  200.000
chilowattora di consumo al mese. 
  3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano  a  partire  dalle
fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici
dopo la data di entrata in vigore del  presente  decreto  e,  per  le
imprese  non  distributrici  di  energia  elettrica  che   presentano
dichiarazioni  di  consumo  agli  uffici  tecnici  delle  imposte  di
fabbricazione,  dalla  prima  dichiarazione  di  consumo,  anche   di
acconto, successiva alla predetta data. 
  4.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul   consumo
dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali  di  cui  al
comma 2;  sono  tuttavia  esenti  i  consumi  per  l'esercizio  delle
attivita'  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  di   energia
elettrica. 
  5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e  riscosse  con
le stesse modalita' dell'imposta  erariale  di  consumo  sull'energia
elettrica e sono versate  direttamente  ai  comuni  e  alle  province
nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione
di quelle sui consumi relativi  a  forniture  con  potenza  impegnata
superiore ai 200 chilowatt. 
  6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti  i  consumi
relativi a forniture  con  potenza  impegnata  non  superiore  a  200
chilowatt, possono  essere  disposte  trattenute  esclusivamente  per
rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia'  effettuati
ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 
  7. Le  addizionali  relative  a  forniture  con  potenza  impegnata
superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative  alle  imprese  di
cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e  riscosse  con  le
stesse  modalita'  dell'imposta  erariale  di  consumo   sull'energia
elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso  la
Tesoreria centrale dello Stato intestato  a  "Ministero  del  tesoro:
somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto
del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente
di tesoreria  sono  prelevate  per  essere  iscritte  nei  competenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la
successiva loro ripartizione tra  i  comuni  e  le  province  secondo
criteri  individuati  dal  Ministro  dell'interno,  sentite  l'UPI  e
l'ANCI. Per i comuni e  le  province  compresi  nei  territori  delle
province autonome di Trento e di Bolzano le  somme  da  devolvere  ai
comuni ed alle province sono attribuite  dal  Ministero  dell'interno
alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.