Art. 6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi; b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese. 3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.