Art. 7. 
  1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1› luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986, n. 488, e' elevato a  lire  170  per  la  parte  della  tariffa
relativa al servizio di fognatura. 
  2. La tariffa del canone o diritto  per  i  servizi  relativi  alla
raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico  delle  acque
di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17
della legge 10 maggio 1976, n. 319,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, deliberata dagli enti gestori del  servizio  e  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' aumentata  di
lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura. 
  3. Gli enti gestori del servizio di fognatura  applicano  l'aumento
previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. In deroga all'articolo 17, comma  1,  della  legge  28  febbraio
1986, n.  41,  e  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  19  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n.  440,  le  tariffe  degli  acquedotti
comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno
1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per  cento  di  tutti  i
costi di gestione.