Art. 7. 1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura. 2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura. 3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.