Art. 8. 
  1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del
servizio di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  interni  con  il
provento della tassa, da deliberare per l'anno  1987  in  misura  non
inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura  non  inferiore
al 60 per  cento  entro  i  termini  previsti  dall'articolo  16  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima  copertura
finanziaria che gli aumenti  delle  tariffe  dovevano  assicurare  ai
comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate
dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal  citato  articolo
16, con le quali si e' inteso assicurare al  comune  un  rapporto  di
copertura  dei  costi  superiore  a   quello   minimo   obbligatorio,
prescritto dalla norma sopra richiamata. 
 2. All'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1- bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad
abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo  ed  ogni  altro
destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati,
ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni". 
  3. La pena pecuniaria prevista al  comma  3  dell'articolo  23  del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non e' dovuta nel caso in cui  il
contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero
la sovraimposta dovuta.