Art. 8. 1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si e' inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata. 2. All'articolo 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1- bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni". 3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non e' dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.