Art. 9. 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23  del  decreto-legge  31  agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 440, e' inserito il seguente: 
  "4- bis. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico
del personale in servizio alla  data  del  27  settembre  1988  viene
iscritta a ruolo dall'INADEL e dallo stesso riscossa,  nei  confronti
degli enti soggetti, in  dieci  rate  semestrali  decorrenti  dal  1›
gennaio 1989, senza alcun carico di interessi  ed  altro  onere.  Gli
enti recuperano i contributi predetti,  fatte  salve  le  somme  gia'
versate dagli  stessi  alla  data  del  26  novembre  1988,  mediante
ritenute sulle retribuzioni ripartite in ventiquattro  quote  uguali,
decorrenti dal 1 gennaio 1989, senza carico  di  interessi  od  altri
oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio  prima  del  termine
della rateazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL,
nel trasmettere la pratica per la liquidazione  del  premio  di  fine
servizio, il credito residuo, che viene trattenuto  sull'importo  del
premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente".