Art. 9. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' inserito il seguente: "4- bis. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale in servizio alla data del 27 settembre 1988 viene iscritta a ruolo dall'INADEL e dallo stesso riscossa, nei confronti degli enti soggetti, in dieci rate semestrali decorrenti dal 1 gennaio 1989, senza alcun carico di interessi ed altro onere. Gli enti recuperano i contributi predetti, fatte salve le somme gia' versate dagli stessi alla data del 26 novembre 1988, mediante ritenute sulle retribuzioni ripartite in ventiquattro quote uguali, decorrenti dal 1 gennaio 1989, senza carico di interessi od altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente".