Art. 3.
  1.  Il termine del 30 settembre 1988, previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e' prorogato al
31  dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in
ragione  d'anno,  si  provvede  con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.