Art. 3. 1. Il termine del 30 settembre 1988, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e' prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.