Art. 10. Il consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti.