(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 11)
                               Art. 11. 
                   Compiti del consiglio direttivo 
   Il consiglio direttivo: 
     a) elegge il presidente tra i membri  di  nomina  del  Ministero
della pubblica istruzione, nonche', ai sensi dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il delegato a
partecipare alla conferenza dei presidenti.  Puo'  eleggere  un  vice
presidente; 
     b) designa tra i propri membri i  responsabili  dei  servizi  e,
anche al di fuori dei propri membri, ma  comunque  tra  il  personale
comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni; 
     c)  delibera  annualmente  il  programma  delle  attivita'   con
l'indicazione delle relative spese; 
     d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni  e
il conto consuntivo; 
     e) autorizza il presidente a stare in giudizio  ed  a  stipulare
contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali: 
     f) autorizza il presidente a  conseguire  legati,  ad  accettare
eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; 
     g)  delibera  le   modifiche   al   presente   statuto   nonche'
l'ordinamento  interno,  in  cui  possono  essere   previsti   organi
ausiliari  e  di  supporto  e  le  loro  specifiche  competenze  che,
comunque, non potranno avere rilevanza  esterna  o  surrogatoria  dei
compiti e funzioni spettanti al consiglio direttivo, al presidente  e
al segretario; per la partecipazione a  tali  organi  e'  esclusa  la
corresponsione di specifiche indennita'; 
     h)  designa  gli  ispettori  tecnici  della  cui  collaborazione
intende avvalersi; 
     i) delibera in ordine  al  fabbisogno  di  personale  ispettivo,
direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da  richiedere  in
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al  rinnovo  del
relativo  provvedimento  di  comando,  nonche'  sulle   proposte   da
formulare  al  Ministero   circa   le   procedure   concorsuali   per
l'assegnazione di detto personale; 
     l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente
inesigibili; 
     m)  delibera  l'eliminazione  dagli  inventari  e  la  eventuale
vendita degli oggetti mobili  divenuti  inservibili,  sulla  base  di
accertata inutilita' della conservazione; 
     n)  stabilisce  la  somma  che  annualmente  il  presidente   e'
autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del  materiale  di
consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale  didattico
e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; 
     o)  determina  la  misura  del   fondo   di   anticipazione   al
responsabile dell'ufficio di ragioneria per minute spese; 
     p) designa l'istituto di credito cui  affidare  il  servizio  di
cassa sulla base di apposita convenzione; 
     q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione
di mutui ed obbligazioni; 
     r)  adotta  ogni   altra   deliberazione   occorrente   per   il
funzionamento dell'istituto. 
   Il consiglio direttivo puo' esprimere al suo  interno  comitati  e
commissioni  con  compiti  e  responsabilita'  definiti  da  apposite
deliberazioni. Resta fermo quanto stabilito nel presente articolo sub
g). 
   Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente  esecutive
eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m) e q)  le  quali  sono
soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; la
delibera di cui al punto g),  recante  disposizioni  di  modifica  al
presente statuto  e'  approvata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica su proposta del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro  per  la  funzione
pubblica, udito il Consiglio di Stato.