(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 14)
                               Art. 14. 
                  Il collegio dei revisori dei conti 
   Il  collegio  dei  revisori  dei   conti   e'   composto   da   un
rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno  del
Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. 
   I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il  loro  mandato
puo' essere rinnovato. 
   I revisori dei conti possono partecipare  senza  diritto  di  voto
alle  sedute  del  consiglio  direttivo,  alle  quali  devono  essere
invitati. 
   Il collegio dei revisori  esercita  il  controllo  sulla  gestione
amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza  delle
leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta  la  regolare  tenuta
dei  libri  e  delle  scritture  contabili   effettuando   periodiche
verifiche amministrativo-contabili di cui  redige  regolare  verbale;
esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto
consuntivo compilando apposita relazione  da  allegarsi  ai  predetti
documenti contabili.