Art. 15. Sezioni e servizi L'istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materia e attivita' di interesse comune, l'unitarieta' delle attivita' che l'istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento e' perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni possono essere costituiti temporaneamente e con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.