Art. 19. Il segretario Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 42, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.