Art. 2. F i n a l i t a' L'istituto svolge attivita' indirizzate a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, puo' svolgere attivita' connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio. A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.