Art. 20. Personale comandato I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Vanno indetti concorsi distinti per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e per il personale amministrativo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione nonche' al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle universita'. Esso deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli: direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con ordinamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, e gli obblighi e l'orario di servizio. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comandato restano quelli dei corrispondenti ruoli di provenienza. Ove le prestazioni affettuate dal personale comandato eccedano l'orario di servizio stabilito dall'ordinamento, le ore di lavoro straordinario saranno compensate secondo le norme vigenti.