(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 20)
                               Art. 20. 
                         Personale comandato 
   I  comandi  del  personale  presso  l'istituto,  nell'ambito   del
contingente  di  posti  stabilito  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
disposti dal Ministro della  pubblica  istruzione  sulla  base  delle
risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto  a  norma
del comma  terzo  dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. 
   Vanno  indetti  concorsi  distinti  per  il  personale  ispettivo,
direttivo e docente di ruolo e per il personale amministrativo. 
   Il concorso per i posti relativi al  personale  amministrativo  e'
riservato  al  personale  appartenente  ai  corrispettivi  ruoli  del
Ministero della pubblica istruzione nonche' al personale non  docente
delle scuole di ogni ordine e grado e delle universita'. 
   Esso deve essere indetto per categorie  di  personale  dei  ruoli:
direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. 
   Il comando del personale presso l'istituto  ha  la  durata  di  un
quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio  su  decisione
del consiglio direttivo. 
   Con  ordinamento  interno,  il  consiglio   direttivo   stabilisce
l'assegnazione  del  personale  comandato  alle  diverse  sezioni   e
servizi, e gli obblighi e l'orario di servizio. 
   Lo stato giuridico  ed  il  trattamento  economico  del  personale
comandato restano quelli dei corrispondenti ruoli di provenienza. 
   Ove le prestazioni affettuate  dal  personale  comandato  eccedano
l'orario di servizio stabilito dall'ordinamento,  le  ore  di  lavoro
straordinario saranno compensate secondo le norme vigenti.