(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 21)
                               Art. 21. 
                    Incarichi a personale estraneo 
            all'Amministrazione della pubblica istruzione 
   Il conferimento degli incarichi  a  tempo  determinato  a  persone
estranee  all'Amministrazione  della  pubblica  istruzione   per   lo
svolgimento di particolari mansioni  tecniche  e  scientifiche  sara'
disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art.  16,  penultimo
ed ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 419.