Art. 21. Incarichi a personale estraneo all'Amministrazione della pubblica istruzione Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.