Art. 22. Modalita' per il conferimento degli incarichi Il conferimento degli incarichi previsto dal precedente art. 21 e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi e delle sezioni, previa delibera del consiglio direttivo motivata sia per quanto riguarda l'esigenza dell'utilizzazione di persone estranee all'istituto sia per quanto concerne la scelta degli esperti, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.