(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 23)
                               Art. 23. 
                      Articolazione territoriale 
   Ferma restando  l'unicita'  della  struttura  dell'istituto  e  la
collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei  servizi,  le
attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito  del
territorio regionale; in tal caso  esse  si  appoggiano  a  uffici  e
istituzioni scolastiche  gia'  esistenti,  sulla  base  delle  intese
previamente stabilite dal presidente dell'istituto.