(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 23)
Art. 23.
Articolazione territoriale
Ferma restando l'unicita' della struttura dell'istituto e la
collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le
attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del
territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici e
istituzioni scolastiche gia' esistenti, sulla base delle intese
previamente stabilite dal presidente dell'istituto.