(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 24)
Art. 24.
Finanziamenti
L'istituto provvede al finanziamento della propria attivita' e
delle proprie strutture:
a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della
pubblica istruzione;
b) con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di
singole persone;
c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni
anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso;
e) con eventuali rendite patrimoniali;
f) con eventuali eredita', legati e donazioni.