(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 24)
                               Art. 24. 
                            Finanziamenti 
   L'istituto provvede al finanziamento  della  propria  attivita'  e
delle proprie strutture: 
     a) con stanziamenti  di  fondi  da  parte  del  Ministero  della
pubblica istruzione; 
     b) con erogazioni da parte di  enti  pubblici  e  privati  e  di
singole persone; 
     c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni
anche statali, ad enti ed istituzioni; 
     d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso; 
     e) con eventuali rendite patrimoniali; 
     f) con eventuali eredita', legati e donazioni.