Art. 27. Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.