(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 27)
                               Art. 27. 
                        Esercizio provvisorio 
   Qualora  il  bilancio  non  sia  approvato  dal  Ministero   prima
dell'inizio  dell'anno  finanziario,  l'istituto  e'  autorizzato  ad
eseguire le spese improrogabili entro i limiti di  1/12  per  ciascun
mese  degli  stanziamenti  definitivi  del  bilancio   dell'esercizio
precedente. 
   Tali  limiti  non  si  applicano  per  il   pagamento   di   spese
obbligatorie.