(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 3)
                               Art. 3. 
                      Rapporti di collaborazione 
Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si  avvale,  in  via
   prioritaria,  della  collaborazione  di   cattedre,   istituti   e
   dipartimenti  universitari  della  regione  Campania  o  di  altre
   regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della 
collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni. 
   L'istituto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di altri
istituti, di enti e associazioni culturali e  professionali,  nonche'
di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati  di  specifica
competenza scientifica. 
   Le  collaborazioni  previste  dal  presente  articolo  si  attuano
secondo quanto stabilito dagli articoli  11  e  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.