Art. 3. Rapporti di collaborazione Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni. L'istituto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonche' di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica. Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.