(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 32)
                               Art. 32. 
                Avanzo e disavanzo di amministrazione 
   Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto,  come   prima   posta
dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo e il  disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente
a quello cui il preventivo si riferisce. 
   Al bilancio e' allegata  una  tabella  dimostrativa  del  predetto
avanzo e disavanzo di amministrazione nella  quale  sono  indicati  i
singoli  stanziamenti  di  spesa  correlativi  all'utilizzazione  del
presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente  non
potra'  disporre   se   non   quando   sia   dimostrata   l'effettiva
disponibilita'  dell'avanzo  di  amministrazione  ed  a  misura   che
l'avanzo stesso venga realizzato. 
   Del  presunto  disavanzo  di  amministrazione   risultante   dalla
suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto  della
formulazione delle previsioni di  esercizio,  al  fine  del  relativo
assorbimento,  ed  il  consiglio  direttivo  dell'ente  deve,   nella
deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri  adottati
per pervenire a tale assorbimento. 
   Nel  caso  di  maggiore  accertamento,  in  sede  consuntiva,  del
disavanzo di amministrazione, in confronto  di  quello  presunto,  il
consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad
eliminare gli effetti di detto scostamento.