(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 34)
                               Art. 34. 
                        Variazioni di bilancio 
   Alle  variazioni  di  bilancio  si   provvede,   oltre   che   con
prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo  di  amministrazione,
anche con storni di  fondi  dai  capitali  di  spesa  che  presentino
disponibilita', nonche' in  conseguenza  di  nuove  maggiori  entrate
accertate. 
   Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio  possono  essere
adottate soltanto dopo che sia stato approvato il  bilancio,  ma  non
oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse  al  Ministero  della  pubblica
istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse. 
   Le  deliberazioni  concernenti  le  variazioni  di  bilancio  sono
soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.