Art. 34. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitali di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse. Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.