Art. 38. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.