(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 38)
                               Art. 38. 
                          Istituto cassiere 
   Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto  di
credito, che assume anche la custodia dei  valori,  in  base  ad  una
apposita convenzione. Essa  deve  prevedere  il  riconoscimento,  nei
confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. 
   Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo'  avvalere
dei  conti  correnti  postali   nonche'   di   istituzioni   all'uopo
convenzionati. 
   Le somme versate su detti conti,  sui  quali  non  possono  essere
ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni  trimestre  sul
conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.