Art. 4. Attivita' di documentazione e informazione Per la realizzazione delle finalita' di cui al punto 1) dell'art. 2, l'istituto: a) raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonche' altra documentazione che interessi l'attivita' educativa e didattica; b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi; c) promuove collegamenti con le scuole e le universita' al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico; d) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri; e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.