(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 4)
                               Art. 4. 
              Attivita' di documentazione e informazione 
   Per la realizzazione delle finalita' di cui al punto 1)  dell'art.
2, l'istituto: 
     a) raccoglie materiale bibliografico  ed  emerografico,  nonche'
altra documentazione che interessi l'attivita' educativa e didattica; 
     b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio  del
predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi; 
     c) promuove collegamenti con le scuole e le universita' al  fine
di    acquisire    ogni    documentazione    utile     al     settore
educativo-didattico; 
     d) cura i rapporti con il Ministero della  pubblica  istruzione,
gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici,  il  centro
europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica  di  Firenze  ed  i
principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri; 
     e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.