(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 49)
                               Art. 49. 
                  Correzioni dei registri contabili 
   Nei  registri  contabili  sono  vietate  le  cancellature   e   le
raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro  rosso
e le parole o le cifre errate  debbono  rimanere  visibili  sotto  la
sbarratura in rosso e  convalidate  con  la  firma  del  responsabile
dell'ufficio ragioneria.