(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 5)
                               Art. 5. 
                   Attivita' di studio e di ricerca 
   L'istituto  per  realizzare  le  finalita'  di  cui  al  punto  2)
dell'art. 2 del presente statuto: 
     a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in
materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture  formative
della regione  e  il  loro  grado  di  utilizzazione  e  sui  bisogni
culturali emergenti nelle varie classi sociali; 
     b) puo' svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche  ed
indagini su richieste di enti locali; 
     c) comunica integralmente i risultati delle attivita' di  studio
e di  ricerca  agli  altri  istituti  regionali,  al  centro  europeo
dell'educazione, alla biblioteca di documentazione  pedagogica,  agli
organi  dell'amministrazione  scolastica  ed,   a   richiesta,   agli
ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle universita'  ed
agli organi collegiali della scuola; 
     d) cura  la  pubblicazione  di  studi  e  ricerche  di  maggiore
rilievo; 
     e)  fornisce  alla  conferenza  dei  presidenti  degli  istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento  educativi  gli
elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune  interesse
e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel  settore
specifico dell'innovazione educativa.