Art. 5. Attivita' di studio e di ricerca L'istituto per realizzare le finalita' di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente statuto: a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali; b) puo' svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali; c) comunica integralmente i risultati delle attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle universita' ed agli organi collegiali della scuola; d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; e) fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.