(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 50)
                               Art. 50. 
                           Conto consuntivo 
   Il conto consuntivo si compone del rendiconto  finanziario,  della
situazione patrimoniale e del conto economico. 
   Entro il mese di febbraio di ogni anno,  l'ufficio  di  ragioneria
predispone  il  conto  consuntivo  dell'esercizio  precedente  e   lo
presenta, corredato  da  una  relazione  illustrativa,  al  consiglio
direttivo. 
   Entro il 15 marzo  successivo,  il  consiglio  delibera  il  conto
consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente
alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei
conti ed  a  copia  della  deliberazione  del  consiglio  stesso,  al
Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.