Art. 6. Attivita' in materia di sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al punto 3) dell'art. 2, l'istituto: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dal comma quarto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, programmi di sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) elabora, in collaborazione con esperti del settore, criteri oggettivi di valutazione della sperimentazione di cui verifica, in collaborazione con gli organismi interessati, gli esiti e ne favorisce l'applicazione e la generalizzazione; c) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti dagli organi che ne abbiano competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; d) assiste, su richiesta, l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti da altri organismi e che interessino piu' istituti; e) esprime parere tecnico, alla stregua di quanto previsto dall'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero della pubblica istruzione; f) esprime parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica istruzione ai sensi del penultimo comma del citato art. 3; g) esprime parere tecnico, se richiesto dal Ministero della pubblica istruzione in merito ai criteri di corrispondenza in base ai quali viene riconosciuta validita' agli studi compiuti dagli studenti delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; h) predispone per la conferenza di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, una particolareggiata relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture scolastiche. La relazione dovra' contenere i dati e gli elementi fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica ai fini di cui al comma primo, lettera b), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.