(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 6)
                               Art. 6. 
               Attivita' in materia di sperimentazione 
   Con riferimento ai  compiti  di  cui  al  punto  3)  dell'art.  2,
l'istituto: 
     a) propone  al  Ministero  della  pubblica  istruzione,  con  le
modalita' previste dal comma  quarto  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  n.  419,  programmi  di
sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti  e
delle strutture; 
     b) elabora, in collaborazione con esperti del  settore,  criteri
oggettivi di valutazione della sperimentazione di  cui  verifica,  in
collaborazione  con  gli  organismi  interessati,  gli  esiti  e   ne
favorisce l'applicazione e la generalizzazione; 
     c)   promuove   ed   assiste   l'attuazione   di   progetti   di
sperimentazione concernenti sia  gli  aspetti  metodologico-didattici
sia le innovazioni degli ordinamenti e delle  strutture  scolastiche,
proposti dagli organi che ne abbiano competenza ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; 
     d)  assiste,  su  richiesta,   l'attuazione   di   progetti   di
sperimentazione concernenti sia  gli  aspetti  metodologico-didattici
sia le innovazioni degli ordinamenti e delle  strutture  scolastiche,
proposti da altri organismi e che interessino piu' istituti; 
     e) esprime parere  tecnico,  alla  stregua  di  quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  quarto,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulle proposte di  sperimentazione
dirette al Ministero della pubblica istruzione; 
     f) esprime parere tecnico sulle richieste di  riconoscimento  di
scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica istruzione
ai sensi del penultimo comma del citato art. 3; 
     g) esprime parere tecnico,  se  richiesto  dal  Ministero  della
pubblica istruzione in merito ai criteri di corrispondenza in base ai
quali viene riconosciuta validita' agli studi compiuti dagli studenti
delle classi o scuole interessate  alla  sperimentazione  di  cui  al
citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio
1974, n. 419; 
     h) predispone per la conferenza di cui all'art. 15  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.  419,   una
particolareggiata   relazione   sull'attuazione   dei   progetti   di
sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture  scolastiche.  La
relazione dovra' contenere i dati e  gli  elementi  fondamentali  che
consentano  di  effettuare  la  verifica  dei  risultati  e  la  loro
valutazione scientifica ai fini di cui al comma  primo,  lettera  b),
dell'art. 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  maggio
1974, n. 416.