Art. 7. Attivita' in materia di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2, l'istituto: a) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con gli altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; b) organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e degli istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto; c) formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale; d) collabora, su richiesta, con attivita' tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale dei docenti, attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti; e) effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale; f) collabora, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente; g) promuove ed attua la formazione di animatori per le attivita' di ricerca, aggiornamento, sperimentazione e documentazione e le iniziative di aggiornamento per il personale comandato presso l'istituto stesso; h) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'organizzazione e l'attuazione delle attivita' di aggiornamento possono assumere forme di giornate di studio, gruppi di studio e di discussione, seminari, incontri, anche legati ad attivita' di sperimentazione, servizi di consulenza pedagogico-didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, visite, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attivita' formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alle finalita' dell'aggiornamento.