(Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 8)
                               Art. 8. 
                             Attrezzature 
   L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti,  e  nei  limiti
delle disponibilita' di  bilancio,  organizza  propri  laboratori  di
ricerca. 
   L'istituto  puo',  inoltre,   avvalersi   dei   locali   e   delle
attrezzature e delle dotazioni didattiche che le  universita'  e  gli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione,
su richiesta, compatibilmente con le proprie  esigenze  di  attivita'
didattica e di servizio.