Art. 8. Attrezzature L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di attivita' didattica e di servizio.