Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse: a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali. 2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25. 3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), e' determinata secondo la formula: "T = CTT. p", nella quale "T" e' l'ammontare della tassa, "CTT" e' il coefficiente unitario di tassazione, "p" e' il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411. 4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST", nel quale "CT" e' il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unita' di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed "UST" e' il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato e' applicato anche alle unita' di servizio fornite ai voli commerciali dall'Aeronautica militare. 5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), si applica nella misura ridotta del 50 per cento. 6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411. 7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento delle tasse stesse. 8. Sono a carico dello Stato: a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese; b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata; c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7. 9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), e' approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ove il decreto non venisse emanato entro il 31 dicembre, per l'anno successivo continuera' ad applicarsi l'ultimo CTT approvato, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato. 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.