Art. 2.
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1989 sono istituite le seguenti
tasse:
    a)  la  tassa  per  i  servizi  di  assistenza  in  rotta ai voli
nazionali  forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale;
    b)  la  tassa  di  terminale  per  i  voli  nazionali  ed  i voli
internazionali.
  2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali,
di  cui  al comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione
delle  installazioni  e  del  servizio di assistenza alla navigazione
aerea  in  rotta  cui  sono assoggettati i voli internazionali per la
parte  di  volo  che  si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti
dall'Azienda  autonoma  di  assistenza  al volo per il traffico aereo
generale,  sono  determinate  secondo  i criteri di cui alla legge 11
luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.
  3.   La  tassa  di  terminale  per  i  voli  nazionali  ed  i  voli
internazionali  di cui al comma 1, lettera b), e' determinata secondo
la formula: "T = CTT. p", nella quale "T" e' l'ammontare della tassa,
"CTT"   e'   il  coefficiente  unitario  di  tassazione,  "p"  e'  il
coefficiente  di  peso  ricavato  elevando  a  0,95  il  peso massimo
dell'aeromobile al decollo, come definito dall'articolo 6 della legge
11 luglio 1977, n. 411.
  4.  Il  coefficiente  unitario  di tassazione di terminale (CTT) e'
calcolato mediante il rapporto:
"CTT = CT/UST", nel quale "CT" e' il costo complessivo previsto per i
servizi  di  terminale  nel  complesso  degli  aeroporti nei quali si
sviluppa   singolarmente  un  traffico  in  unita'  di  servizio  non
inferiore  all'1,5  per  cento  del  totale  delle unita' di servizio
fornite  dall'Azienda  nell'intera  rete  aeroportuale ed "UST" e' il
numero  totale  delle  unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno  prodotte  nell'anno  di applicazione della tassa. Il calcolo
delle  unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di
peso  degli  aeromobili  e  del  numero dei voli. Il CTT come innanzi
determinato  e'  applicato  anche  alle unita' di servizio fornite ai
voli commerciali dall'Aeronautica militare.
  5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma
1, lettera b), si applica nella misura ridotta del 50 per cento.
  6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono
le  esenzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n.
411.
  7.  Le  tasse  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da
assicurare,  per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo
dei  servizi  di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di
terminale  con  incrementi  annui  pari  al  10  per  cento fino alla
copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto
del  Ministro  dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono  stabiliti  i  termini  e  le modalita' per l'accertamento delle
tasse stesse.
  8. Sono a carico dello Stato:
    a)  il  mancato  gettito  di tassazione dei servizi di assistenza
alla  navigazione  aerea  in rotta, sia nazionale che internazionale,
nonche'  di  quelli  di  terminale,  forniti dall'Azienda autonoma di
assistenza  al  volo  per  il traffico aereo generale agli aeromobili
esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di
servizio rese;
    b)   la   differenza   tra  i  costi  complessivamente  sostenuti
dall'Azienda  per  l'assistenza  di terminale ed i proventi derivanti
dalla tassa applicata;
    c)  la  differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in
relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7.
  9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale
di cui al comma 1, lettera b), e' approvato, su proposta dell'Azienda
autonoma  di  assistenza  al volo per il traffico aereo generale, con
decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro,  sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione
del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo
la  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. Ove il
decreto  non  venisse  emanato  entro  il  31  dicembre,  per  l'anno
successivo   continuera'   ad   applicarsi  l'ultimo  CTT  approvato,
maggiorato   di   una   percentuale   pari  al  tasso  di  inflazione
programmato.
  10.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico
al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.