Art. 3.
  1.  A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 17
della  legge  17  maggio  1985,  n.  210,  gli  apporti  derivanti da
compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei
conti in conformita' dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono
stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4.500 miliardi, di cui
non oltre lire 2.300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti
dalle  tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo
2, del regolamento CEE n. 1191/69.
  2.  A  modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo
18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a decorrere dall'anno 1989, il
Ministro  dei  trasporti  determina gli obblighi di servizio pubblico
nei limiti di cui al comma 1.
  3.  L'ultimo  comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n.
210, e' abrogato.