Art. 4.
  1.  A  decorrerre dal 1› gennaio 1989, la sovvenzione di equilibrio
e'  corrisposta  limitatamente  alle  linee,  e  relative  frequenze,
ritenute   essenziali   per   assicurare  il  razionale  collegamento
marittimo, individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa
con  il  Ministro  del  tesoro,  sulla  base  di una proposta tecnica
formulata dalle societa' interessate. Eventuali modifiche all'assetto
hanno effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.
  2.  Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le societa'
esercenti  i  servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni,
al  Ministro  della  marina mercantile, programmi che garantiscano la
miglior  efficienza e razionalita'. Ciascun programma, da presentarsi
non  oltre  il  terzo  trimestre  dell'anno  precedente  l'inizio del
quinquennio,  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro della marina
mercantile,   di   concerto   con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle
partecipazioni   statali,   sentite   le   regioni   territorialmente
interessate il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio
di  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Trascorso  detto  termine,  il
Ministro  della  marina mercantile procede comunque alla approvazione
del programma.
  3.  Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 5
dicembre  1986,  n.  856,  debbono  assumere,  per  le sovvenzioni di
equilibrio  corrisposte  per  i  servizi  marittimi  sovvenzionati di
collegamento con le isole, con effetto dal 1› gennaio 1989, parametri
medi  obiettivi  desumibili  dai  costi  dei servizi di linea gestiti
dalle  societa'  non  sovvenzionate  che  operano in regime di libera
attivita' imprenditoriale, previa comparazione dei servizi resi e dei
mezzi  nautici  utilizzati.  Per  i  predetti  fini le quote annue di
ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2
sono calcolate sulla base di 20 anni quale normale periodo di vita.
  4.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  debbono  essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo
11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
  5.  Le  tabelle  di  armamento e i sovrannumeri stagionali relativi
alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono
definiti  sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione
delle  tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti
dalle  societa'  non  sovvenzionate  che  operano in regime di libera
attivita' imprenditoriale, previa comparazione dei servizi resi e dei
mezzi nautici utilizzati.
  6.  Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al
costo   dei   servizi  offerti,  le  tariffe  stesse  per  i  servizi
sovvenzionati  di  collegamento  con  le isole maggiori e minori sono
aumentate,  dal  1›  gennaio  1989,  con  una  articolazione  tale da
realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi
di  bassa,  media  ed  alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i
residenti  delle  isole  e  per  le  merci, considerando la rilevante
importanza  di  tale  trasporto  per  l'economia  delle stesse, nella
misura  stabilita  con  decreto del Ministro della marina mercantile,
previa  intesa  con  i  Ministri  del  tesoro  e delle partecipazioni
statali.
  7.  Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i
vettori  nazionali  esercenti  il cabotaggio, a partire dal 1› aprile
1989,  fermo  restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe
delle  societa'  del  gruppo  Finmare, il servizio di portabagagli e'
facoltativo   ed   il   corrispettivo   e'  pagato  direttamente  dal
passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli e'
stabilita  da  chi  esercisce  il  servizio, d'intesa con l'autorita'
concedente. L'autorizzazione e' prioritariamente concessa ai soggetti
attualmente  esercenti  il  servizio. Entro cinque mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali   di   settore,  le  altre  parti  sociali  e  le  societa'
interessate,  il  Ministro della marina mercantile emana norme per la
riorganizzazione   dei  servizi  e  delle  operazioni  portuali,  con
esclusione  del  servizio  di  portabagagli di cui al presente comma,
relativi  ai  collegamenti  marittimi  di  cui  al presente articolo,
eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonche' per
l'unificazione   su  scala  nazionale  delle  tariffe  concernenti  i
predetti  servizi  ed  operazioni.  In caso di mancato accordo tra le
parti,  i  criteri  organizzativi  e  le  misure tariffarie unificate
saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile,
sentite  le  competenti  commissioni  parlamentari  della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
  8.  Il  personale  marittimo  e  amministrativo  - distinto, per il
personale  marittimo,  nelle qualifiche professionali di ufficiali di
coperta  (in  possesso  della  patente  di  capitano di lungo corso),
ufficiali  di  macchina  (in  possesso  della  patente di capitano di
macchina),  ufficiali  commissari,  ufficiali  R.T.,  sottufficiali e
comuni  di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali
e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo,
in  addetti  agli  uffici  e  operai - eccedentario per effetto delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  e'  posto  in
pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'articolo 3
della  legge  5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31
dicembre  1993  anche per le societa' esercenti servizi sovvenzionati
dal  gruppo  Finmare (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar,
Saremar).   Il   pensionamento   anticipato  ha  luogo,  con  effetto
immediato,  secondo  programmi  concernenti  il periodo 1989-1993, il
primo  dei  quali  e'  approvato  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con decreto del Ministro
della  marina  mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del
lavoro  e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in
relazione  all'effettivo  conseguimento  di  maggiori  economie,  per
effetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo, stimate con il
decreto interministeriale medesimo sulla base degli elementi all'uopo
rilevati  rispetto  a  quanto  previsto dal comma 10. Con la medesima
procedura  sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi
sono  iscritti  in  apposito  capitolo  dello stato di previsione del
Ministero  della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al capitolo 3061 dello stesso stato di
previsione  per  ciascuno  degli  anni interessati. Il trattamento di
pensione   e'   liquidato  sulla  base  dell'anzianita'  contributiva
aumentata  di  un  periodo  pari  a quello compreso tra la data della
risoluzione  del  rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta'
per  la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al
conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.
  9.  I  privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale della
societa' esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre
1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, nel limite massimo del 49 per
cento  del  capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le
societa'  finanziarie  regionali  possono  sottoscrivere  il capitale
delle  societa' regionali che esercitano i collegamenti nella regione
interessata fino ad un massimo del 10 per cento.
  10.  Le  economie  nette  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
previste  dal  presente  articolo sono valutate a decorrere dall'anno
1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.