Art. 5.
  1.  I criteri relativi alla determinazione ed alla applicazione dei
canoni per le concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime
e di zone del mare territoriale sono fissati con decreto del Ministro
della  marina  mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze,
da  emanarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto. Detti criteri per l'anno 1989 hanno effetto dal 1›
gennaio dello stesso anno.
  2. I canoni di cui al comma 1 sono adeguati annualmente con decreto
del  Ministro  della  marina  mercantile, di concerto con il Ministro
delle  finanze,  in  misura  non  inferiore  al  tasso programmato di
inflazione.