Art. 7. 
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di  immobili
urbani di  proprieta'  privata  e  pubblica,  adibiti  ad  una  delle
attivita' indicate all'articolo 27 della legge  27  luglio  1978,  n.
392,  per  cessazione  del  contratto  alla  scadenza   del   periodo
transitorio di cui alla legge suddetta  e  successive  modificazioni,
nonche' delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto  di  cui
all'articolo 663 del codice  di  procedura  civile  e  di  quelle  di
rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura  civile  per
finita locazione alla scadenza del  medesimo  periodo  e  relativa  a
detti immobili, e' sospesa sino al 31 dicembre 1989. 
  2.  Per  il  periodo  di  sospensione  la  somma  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 1591  del  codice  civile  e'  pari  all'ultimo  canone
corrisposto, aumentato del 100 per cento.