Art. 9. 
  1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Nel  giudizio  relativo  alla  spettanza  ed  alla  determinazione
dell'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento,  le  parti  hanno
l'onere di  quantificare  specificatamente  la  entita'  della  somma
reclamata o offerta e la  corresponsione  dell'importo  indicato  dal
conduttore  consente,  salvo  conguaglio  all'esito   del   giudizio,
l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.".