Art. 10.
               Soppressione dell'imposta di soggiorno
  1.  Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989  e' soppressa l'imposta di
soggiorno  di  cui  al  decreto-legge  24  novembre  1938,  n.  1926,
convertito   dalla   legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di
importo  pari  a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per
l'anno  1988  agli  enti  beneficiari  del  gettito  di tale imposta,
esclusi  i  comuni  e le sezioni autonome per l'esercizio del credito
alberghiero  e  turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle
stesse  utilizzate  per  il  fabbisogno  finanziario delle aziende di
soggiorno o di quelle di promozione turistica.
  3.  All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno
sono  attribuite,  per  il  solo  anno  1989, somme di importo pari a
quelle  trattenute  a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta
relativa all'anno 1988.