Art. 11.
                           B i l a n c i o
  1.  Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione  dei  comuni,  delle  province,  dei loro consorzi e delle
comunita'  montane e' fissato al 28 febbraio. Di conseguenza, restano
modificati  gli  altri  termini  per  gli adempimenti connessi a tale
deliberazione.
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province,
dei  loro  consorzi  e  delle  comunita'  montane  e' autorizzato con
deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  per  il  tempo  necessario
all'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  previsti dall'articolo
1-quater  del  decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.