Art. 13.
         Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali
  1.  A  valere  sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
a   ciascuna   amministrazione   provinciale,  per  l'anno  1989,  un
contributo  pari  a  quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del
2,7 per cento.
  2.  Il  contributo  e'  corrisposto in quattro rate uguali entro il
primo mese di ciascun trimestre.