Art. 15.
              Fondo ordinario per le comunita' montane
  1.  A  valere  sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere
a  ciascuna comunita' montana per l'anno 1989, un contributo distinto
in quote:
    a)  una  di  lire  40  milioni,  finalizzata al finanziamento dei
servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
    b)  una,  ad  esaurimento  del  fondo, ripartita tra le comunita'
montane  in  proporzione  alla  popolazione  montana  residente al 31
dicembre  del  penultimo  anno  precedente, secondo i dati pubblicati
dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti della montagna da
erogarsi entro il mese di ottobre 1989.