Art. 16. Certificazioni di bilancio e di consuntivo 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni, e' trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle amministrazioni provinciali ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e' trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 2. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), entro il mese di febbraio 1989. 3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonche' della quota residuale per le comunita' montane e' subordinata all'adempimento previsto al comma 1.