Art. 16.
             Certificazioni di bilancio e di consuntivo
  1.  Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
sono  tenuti  a  presentare  entro  il  30  giugno  1989 al Ministero
dell'interno   la   certificazione   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio  in corso e la certificazione del conto consuntivo del
penultimo  anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale
rappresentante  dell'ente,  dal  segretario  e  dal  ragioniere,  ove
esista.  Copia  dei predetti certificati, relativi alle province e ai
comuni,  e' trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti
-  sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi
alle   amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni  con  popolazione
superiore  ad  8.000 abitanti e' trasmessa dal Ministero dell'interno
ai  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della programmazione
economica.
  2. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  coi  Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sentite l'Associazione
nazionale   dei  comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione  delle  province
d'Italia  (UPI)  e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della
montagna (UNCEM), entro il mese di febbraio 1989.
  3.  L'erogazione  della  quarta  rata  del  fondo ordinario, per le
amministrazioni  provinciali  e  per  i  comuni,  nonche' della quota
residuale  per  le  comunita'  montane e' subordinata all'adempimento
previsto al comma 1.