Art. 19. 
Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della  legge
                       1° giugno 1977, n. 285 
  1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera  c),
il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere,  nel  1989,
alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro  consorzi,  alle
comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi  annuali
corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987  per  il  personale
assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977,  n.  285,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1  si  fa  riferimento  alla
retribuzione  iniziale  relativa   alla   qualifica   funzionale   di
appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al  1°
gennaio  1984,  nei  ruoli  organici  degli  enti  locali,   con   le
progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data. 
  3.  I  contributi   sono   assegnati   sulla   base   di   apposite
certificazioni le cui modalita' sono determinate, entro  il  mese  di
gennaio 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro del tesoro. 
  4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come  modificata
dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479,  gli  ulteriori
benefici retributivi e  previdenziali  anche  a  far  tempo  da  data
anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio
dello Stato. 
  5. I contributi sono corrisposti in quattro rate  uguali  entro  il
primo mese di ciascun trimestre. La prima rata e'  determinata  nella
misura del venticinque per cento  del  contributo  spettante  per  il
1987. Le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto  delle
certificazioni presentate dagli enti  locali,  con  detrazione  della
prima rata.