Art. 23.
                     Divieto di effettuare spese
                  e responsabilita' nell'esecuzione
 1.  A  tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni  ed alle
comunita'   montane  che  presentino,  nell'ultimo  conto  consuntivo
deliberato,  disavanzo  di  amministrazione,  ovvero indichino debiti
fuori  bilancio,  per  i  quali  non  siano  stati  gia'  adottati  i
provvedimenti  previsti  nell'articolo  1-  bis  del decreto-legge 1›
luglio  1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto  1986,  n.  488, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare
spese per servizi non espressamente previsti per legge.
  2.  Le  deliberazioni  assunte  in violazione della norma di cui al
comma 1 sono nulle.
  3.  A  tutte  le  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni ed alle
comunita'  montane  l'effettuazione  di qualsiasi spesa e' consentita
esclusivamente  se  sussistano  la  deliberazione autorizzativa nelle
forme  previste  dalla  legge e divenuta esecutiva, nonche' l'impegno
contabile  registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista
il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da
comunicare ai terzi interessati.
  4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in
violazione   dell'obbligo   indicato   nel   comma   3,  il  rapporto
obbligatorio  intercorre,  ai fini della controprestazione e per ogni
altro  effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o
il  funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si
estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che
abbiano reso possibili le singole prestazioni.