Art. 24.
               Riconoscimento di debiti fuori bilancio
  1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto, l'amministrazione provinciale, il
comune  e la comunita' montana provvedono, con motivata deliberazione
consiliare,   al   relativo  riconoscimento,  indicando  i  mezzi  di
copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.
  2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove la fornitura
o  prestazione  sia  stata  eseguita  per  l'espletamento di pubblici
servizi di competenza dell'ente locale.
  3.  Il  comitato  regionale di controllo e' tenuto ad inviare copia
della  deliberazione,  unitamente  al  proprio  parere  sugli effetti
economico-finanziari  dell'operazione,  alla  procura  generale della
Corte dei conti.