Art. 24. Riconoscimento di debiti fuori bilancio 1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunita' montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio. 2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale. 3. Il comitato regionale di controllo e' tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.