Art. 25.
              Risanamento degli enti locali dissestati
  1.  Le  amministrazioni  provinciali  ed i comuni che si trovino in
condizioni  tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni
e  dei  servizi  primari  ed  indispensabili  possono  chiedere,  con
delibera   consiliare,   al   Ministro   dell'interno   la   pubblica
dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.
  2.  L'organo  regionale  di controllo, qualora rilevi i presupposti
della  situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al
Ministro  dell'interno,  il  quale  puo'  chiedere  che  il consiglio
dell'ente  locale  stesso  si  pronunci  sui  rilievi  dell'organo di
controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.
  3.  L'istanza  di dissesto e' istruita dalla commissione di ricerca
per  la  finanza  locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile  1983,  n.  131,  con  ampia  facolta'  di  accesso  agli atti
dell'ente  interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora
verifichi  la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al
Ministro  dell'interno  la dichiarazione di dissesto e l'approvazione
del  relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede
con proprio decreto.
  4.  Il  provvedimento  e'  notificato  all'ente  interessato  e gli
estremi  dello  stesso  sono  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale e
nell'albo dell'ente.
  5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento
possono    prevedere   le   prescrizioni   economiche,   finanziarie,
organizzative  e  contabili  necessarie,  compresa la soppressione di
servizi  non  essenziali. Lo Stato puo' assegnare contributi erariali
in  modo  da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100
per   cento  delle  medie  nazionali  delle  classi  demografiche  di
appartenenza,  riferite all'anno precedente, entro il limite di cento
miliardi. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo
perequativo  nell'anno  successivo  a  quello  della dichiarazione di
dissesto.   Puo'   essere   anche   prevista,  per  una  sola  volta,
l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o
con  tutti  gli  altri  istituti di credito abilitati ad operazioni a
lungo  termine  con  gli  enti  locali,  a  ripiano  del disavanzo di
amministrazione  al  31  dicembre  1987  o  di  debiti fuori bilancio
esistenti   alla  stessa  data  e  risultanti  dal  conto  consuntivo
dell'esercizio 1987.
  6.  I  mutui  contratti  a  norma del comma 5, possono, a richiesta
dell'ente,  essere  assistiti  dal contributo erariale ai sensi delle
disposizioni contenute nell'articolo 21. In tal caso e' fatto divieto
di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.
  7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli
atti  alla  procura  generale  della  Corte  dei  conti per quanto di
competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di
legge  da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro
dell'interno  di  attivare  le procedure di legge per lo scioglimento
del consiglio.
  8.  La  Corte  dei conti decide sulla responsabilita' del dissesto.
Gli  amministratori  dichiarati  responsabili  sono ineleggibili alla
carica di consigliere provinciale e comunale.
  9.   Le   prescrizioni  del  piano  di  risanamento  contenute  nel
provvedimento   dichiarativo   di   dissesto  sono  obbligatoriamente
eseguite  dagli  amministratori dell'ente o dal commissario, che sono
tenuti a relazionarne lo stato di attuazione nella relazione al conto
consuntivo.
  10.  Gli  interventi  finanziari straordinari dello Stato vengono a
cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano.