Art. 26.
        Mobilita' del personale degli enti locali dissestati
  1.  Le  amministrazioni  provinciali  e  i  comuni  di cui e' stato
dichiarato  il  dissesto  finanziario sono tenuti, entro venti giorni
dal  decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per la
finanza  locale  un attestato del sindaco ricognitivo della dotazione
organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.
  2.  La  commissione  centrale  per la finanza locale, entro novanta
giorni   dalla   data   di  ricevimento  degli  atti,  provvede  alla
rideterminazione  della pianta organica degli enti di cui al comma 1,
tenuto  conto  del  piano  di  risanamento  finanziario degli stessi,
nonche'  di criteri di efficienza e funzionalita' dei servizi da loro
gestiti.
  3.  La  rideterminazione  degli organici da parte della commissione
centrale  per  la  finanza locale e' presupposto per l'attuazione dei
benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.
 4.  La  commissione  centrale  della  finanza  locale, comunica alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  l'entita'  dei  contingenti  di personale appartenente a
profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche
di  cui  ai  commi  1  e  2  ai  fini dell'attuazione della mobilita'
disciplinata  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto  1988,  n.  325,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto
1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilita' al
momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.
  5.  Il  personale  soggetto  alla  mobilita' di cui al comma 4 puo'
essere  riammesso  nell'organico  dell'ente  di  provenienza  qualora
risulti  vacante  un  posto  di  corrispondente  qualifica  e profilo
professionale  rientrante  nella  pianta organica rideterminata dalla
commissione  centrale  per  la finanza locale, compatibilmente con le
prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.
  6.  E'  fatto  divieto  agli  enti  di  cui  e' stato dichiarato il
dissesto  finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla
data  di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla
commissione  centrale  per  la  finanza locale, di variare la propria
pianta organica cosi' come rideterminata.