Art. 3.
                 Denuncia e versamento dell'imposta
  1.  I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare
al  comune  avente  diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7,
apposita  denuncia,  nel  mese  di  giugno  di  ciascun  anno, per il
presupposto  di  imposta  verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso
termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.
  2.  Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente
postale  intestato  alla  tesoreria  del  comune  avente diritto, con
arrotondamento  a  mille  lire  per  difetto  se  la  frazione non e'
superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  dell'interno,  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni
italiani,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, e' approvato il
modello  della  denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che
essa  deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonche'
le  modalita'  di  presentazione.  Con  decreti  del  Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  i Ministri, dell'interno e delle poste e
delle  telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, e' approvato il modello per il versamento.
  4.  Copia  della  denuncia  e  dell'attestato di versamento debbono
essere esibiti a richiesta del sindaco o di suoi delegati.
  5.  Per  l'anno  1989,  la  denuncia  deve  essere presentata ed il
versamento  dell'imposta  deve  essere  eseguito  nel  mese di luglio
dell'anno stesso.