Art. 10. 1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono determinati coefficienti di riscontro degli elementi positivi e negativi di reddito. I coefficienti distinti per settore e tipologia dell'attivita' economica nonche' per caratteristiche e localizzazione delle imprese, tenendo conto anche del valore dei beni strumentali impiegati, del numero, qualita' e retribuzione degli addetti, degli acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci e delle utenze di servizi, sono determinati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' degli accertamenti e verifiche e sulla base dei dati e elementi raccolti a norma del comma 6 dell'articolo 11, avvalendosi altresi' di indici presuntivi statistico-economici differenziati per area geografica. 2. I coefficienti previsti dal comma 1 sono determinati entro il 31 marzo 1989 e sono aggiornati entro lo stesso mese degli anni successivi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.