Art. 10.
  1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'articolo 37
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di
cui  all'articolo  79  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  sono  determinati  coefficienti  di  riscontro degli
elementi  positivi e negativi di reddito. I coefficienti distinti per
settore    e   tipologia   dell'attivita'   economica   nonche'   per
caratteristiche  e  localizzazione delle imprese, tenendo conto anche
del  valore  dei  beni  strumentali impiegati, del numero, qualita' e
retribuzione  degli  addetti,  degli  acquisti  di  materie  prime  e
sussidiarie,  di  semilavorati  e di merci e delle utenze di servizi,
sono  determinati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi
e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nonche'  degli accertamenti e
verifiche e sulla base dei dati e elementi raccolti a norma del comma
6   dell'articolo  11,  avvalendosi  altresi'  di  indici  presuntivi
statistico-economici differenziati per area geografica.
  2. I coefficienti previsti dal comma 1 sono determinati entro il 31
marzo  1989  e  sono  aggiornati  entro  lo  stesso  mese  degli anni
successivi  con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.